IND.COM.: Indennizzo per commercianti e agenti di commercio

L’indennizzo commercianti (cd. IND.COM.) è stato reso strutturale dal 1° gennaio 2019 e fu introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. L’indennizzo in questione è una prestazione erogata dall’INPS di importo pari al trattamento minimo di pensione nella gestione artigiani e commercianti (per il 2020 pari a € 517,07 € al mese) ed è erogato per tredici mensilità.

Soggetti interessati

Titolari, esercenti o coadiutori di un’attività di commercio al minuto, o di somministrazione di alimenti e bevande

Titolari o coadiutori di un’attività commerciale su aree pubbliche

Agenti o rappresentanti di commercio

Requisiti

1° Requisito

57 anni di età
Donne

62 anni di età
Uomini

2° Requisito
Risultare iscritti da almeno 5 anni presso la Gestione speciale Inps Commercianti, al momento di presentazione della domanda.

3° Requisito
Aver chiuso l’attività, o aver richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di commercio e aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza;

COME PROVARE LA CHIUSURA DELL’ATTIVITA’

Per provare la chiusura dell’attività è necessario riconsegnare al Comune, dove ha sede l’azienda, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto o di somministrazione di alimenti e bevande e cancellare l’attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio (tramite Comunica). Per gli agenti ed i rappresentanti di commercio a seguito della soppressione del Ruolo dal 2012 è stata inserita nella struttura REA (Repertorio Economico Amministrativo) un’apposita sezione, è sufficiente avere il documento comprovante la cessazione dell’attività presso la CCIAA/registro delle imprese.

Importo

L’importo erogato mensilmente è pari a 517,07 € (per il 2020 e rivalutato annualmente di qualche euro) per 13 mensilità. Inoltre, l’erogazione dell’indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbia ripreso un’attività lavorativa, dipendente, di collaborazione o autonoma.

Domanda

Per richiedere l’indennizzo commercianti è necessario inviare una domanda telematica all’INPS e la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino al mese precedente la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia.

Cumulabilità dell’indennizzo con pensioni

L’indennizzo commercianti è interamente compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto (con ovvia esclusione della pensione di vecchiaia). In linea di massima risulta compatibile anche con la percezione di una pensione Enasarco.

Incompatibilità dell’indennizzo

L’indennizzo commercianti è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma

Contributi figurativi utili al diritto alla pensione

Durante tutto il periodo in cui si percepisce l’indennizzo commercianti, vengono accreditati i contributi figurativi per il raggiungimento del diritto alla pensione (questi contributi non sono utili alla misura della pensione, ossia non ne aumentano l’assegno). Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga acquisito durante la percezione dell’indennizzo (utilizzando anche la contribuzione figurativa) è possibile accedere alla prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese precedente in cui si matura il diritto per la pensione di vecchiaia con la relativa età anagrafica.

Cessazione dell’indennizzo

L’indennizzo viene a cessare automaticamente nel mese in cui si compie l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

ESEMPIO

Se vengono compiuti 67 anni il 20/05/2021, l’indennizzo viene erogato solo fino al 31/05/2021 in quanto dal 01/06/2021 si è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia che ricordiamo, decorre dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile prevista.

Ulteriori particolarità

Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista la concessione di interessi legale nè rivalutazione monetaria ne l’erogazione di trattamenti di famiglia.

Articolo a cura del team Persona e Lavoro con nessun valore certificativo. Per qualsiasi conferma in merito prendere appuntamento con l’Inps.
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