REM: Reddito di Emergenza. Via alle domande

Ai sensi dell’art. 82 del decreto-legge n. 34/2020 è stato istituito il Reddito di emergenza: una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Domanda

Le domande  per  il  Rem  sono  presentate  entro  il 30 giugno 2020.

Importo

Il  beneficio  è  determinato in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente  parametro  della  scala  di equivalenza di cui all’articolo 2,  comma  4,  del  decreto-legge  28 gennaio 2019, n. 4, fino ad un massimo di  2,  corrispondente  a  800  euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita’  grave  o  non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Requisiti

Il  Rem  è riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel  mese  di  aprile  2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di 400 o 800 €

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con  riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000,  accresciuta  di euro 5.000 per ogni componente successivo  al  primo  e  fino  ad  un massimo di euro 20.000 (Il  predetto  massimale  e’  incrementato  di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un  componente in condizione di disabilita’ grave  o  di  non  autosufficienza  come definite  ai  fini   dell’Indicatore   della   Situazione   Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159);

d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Incompatibilità

Il Rem non e’ compatibile con la presenza nel nucleo  familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto-legge  17  marzo 2020, n. 18;

Il Rem non e’ altresi’ compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda  in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad  eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro  dipendente  la  cui retribuzione lorda sia superiore a 400 o 800 €;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza.

Non hanno diritto al Rem i soggetti che  si  trovano  in  stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche’  coloro  che  sono ricoverati in istituti di cura di lunga  degenza  o  altre  strutture residenziali a totale carico dello Stato o di  altra  amministrazione pubblica.
Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui  al  primo  periodo,  il  parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

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